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Condominio

Per le inferriate non serve l’ok del condominio!


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Il codice civile non  disciplina la collocazione delle inferriate alle finestre, ma i tribunali si sono pronunciati più volte sul tema.

Ecco cosa ha previsto la sentenza della Corte di Appello di Milano, sez. I, 14 aprile 1989 (Condominio di via Tantardini 15 contro Scaletti e altra, in Arch. loc. e cond. 1989, 705): “La collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare in un condominio è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell’edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un pregiudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni a un’utilità che compensi l’alterazione architettonica (Nella specie, all’installazione delle inferriate fa riscontro l’interesse dei condomini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone)”.

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E poi: “È legittima, in mancanza di effettivo pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, la collocazione di inferriate alle finestre di un’unità immobiliare sita in un condominio, atteso che la funzione di difesa della proprietà individuale appare senz’altro meritevole di tutela” ha deciso il Tribunale di Rimini con sentenza 25 maggio 1995, censurando la delibera assembleare che qualificava come arbitraria l’installazione di inferriate alle finestre di un appartamento e aveva delegato l’amministratore ad adottare i provvedimenti più opportuni per la loro eliminazione.

Una limitazione potrebbe esserci nel regolamento condominiale. La Cassazione, con la massima n. 8731 del 1998, ha stabilito che i regolamenti condominiali possono contenere norme a tutela del decoro architettonico dello stabile, aventi la caratteristica di ridurre il potere della proprietà personale ed esclusiva del singolo. Ma in questo caso, se il mutamento che si vuole portare è di modesta rilevanza e, soprattutto, non cagiona pregiudizio economicamente determinabile e se la necessità dei condomini di tutelare la sicurezza dei propri beni e della propria persona risulta assolutamente fondata, il divieto contenuto nel regolamento condominiale non si dovrà applicare. Nel caso descritto, il nostro lettore non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione al condominio né è obbligato a rimettersi alla volontà dell’assemblea, ma deve fare in modo che l’installazione delle inferriate non alteri in modo rilevante il decoro architettonico dell’edificio.

Fonte: http://www.ilsalvagente.it/Sezione.jsp?titolo=Per+le+inferriate+non+serve+l’ok+del+condominio&idSezione=3194